Comune di Pradalunga
Provincia di Bergamo

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Trasparenza rifiuti


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Avvisi e informazioni

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
 
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654 e 654-bis, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
 
Per i rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dall’utenza il Comune applica un sistema di misurazione puntuale come segue:
-per i rifiuti indifferenziati raccolti porta a porta, attraverso sacchi  “ a pagamento”, il cui costo è definito annualmente e contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato al successivo art. 18.
 
La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e validato dall’Ente territorialmente competente.
 
La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
 
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
 
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
 
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 
 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
 
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
 
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
 
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
 
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.    
 
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
 
 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
 
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
 
Il numero dei componenti il nucleo familiare é quello risultante nell’Anagrafe del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente  a quello di applicazione della tariffa.
 
Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
 
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
 
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è determinato in UN COMPONENTE.
 
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R.  27/04/1999, n. 158.
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R.  27/04/1999, n. 158.
 
 
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria

 

Allegati

Descrizione Nome
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 TARIFFE DOMESTICHE ANNO 2021.pdf  
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 TARIFFE NON DOMESTICHE ANNO 2021.pdf  
prospetto tariffe per l'anno 2020 TARIFFE PER L'ANNO 2020.pdf  
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