Comune di Pradalunga
Provincia di Bergamo

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Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

ART. 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

 
La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta del 30%, nei seguenti casi:
  1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
  2. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  3. abitazioni nelle quali si dimostri di aver sostenuto spese per interventi comportanti una minor produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo di un composter per la decomposizione dei rifiuti organici. Si precisa che rileva come composter anche la concimaia debitamente autorizzata dal Comune.
 
Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 
L'utente é obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
 
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 

ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

 
  1. La parte variabile della tariffa  è ridotta del 30% ai locali  diversi dalle abitazioni  ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che nel corso dell’anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
 
  1. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 
  1. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo 25.
 

ART. 24. RIDUZIONI PER IL RECUPERO

 
  1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal Comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e presentazione, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, della copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale riduzione é determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti (Kd) alla superficie occupata, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. L’agevolazione è concessa fino ad un massimo del 50 per cento della quota variabile dovuta della tariffa.
 

ART. 25. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO

 
  1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene svolto, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
 
  1. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura del 40 per cento.
 
  1. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando l’obbligo dichiarativo di cui al successivo art. 27.
 
  1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è correttamente svolto nella zona in cui è ubicato l’immobile determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative avendo diritto alla restituzione della parte variabile della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare al gestore del servizio, al suo verificarsi, con atto di diffida.
 
  1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
 
 
 

ART.26 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

 
  1. Per l’anno 2020 a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19 per le utenze non domestiche, escluse quelle che non hanno mai avuto interruzioni e sospensioni dell’attività, è riconosciuta la riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa.
 
 
  1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
 
 
  1. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
 
  1. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.
 
  1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 3, predisposta dalla competente struttura comunale in materia di servizi sociali, sono fissate anche le casistiche per l’accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le ulteriori modalità per l'accesso al beneficio fiscale.
 
 
 
 

ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI

 
  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
 
 

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