Trasparenza rifiuti
3.1.x) Modalita' e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi
Modalita' e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.Avvisi e informazioni
ART. 38. REGOLAMENTO TARI
DILAZIONI DI PAGAMENTO
1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. Possono richiedere la rateazione delle singole rate di cui all’art. 33
i contribuenti:
- che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus
sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas
e/o per il settore idrico, a cui venga allegata l’ultima bolletta relativa
alle suddette;
- che versino in condizioni economiche disagiate, come certificato dal
competente ufficio dei servizi sociali;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito
ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni a parità
degli elementi posti a base di calcolo della tariffa (metrature e/o
numero dei componenti);
3. L’istanza deve essere presentata, entro la scadenza del termine di
pagamento riportata nell’avviso di pagamento di cui si chiede la
rateazione, completa dell’eventuale documentazione attestante i
requisiti per accedere alla rateazione di cui al medesimo comma.
4. Per le utenze la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di
pagamento di importo non inferiore ad € 100,00. La rateazione è
concessa con un numero massimo di 5 rate mensili a partire dalla
data di scadenza delle rate previste dall’articolo 33;
5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero
in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
- il contribuente decade automaticamente dal beneficio della
rateazione;
- l’importo non può più essere rateizzato;
- l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
DILAZIONI DI PAGAMENTO
1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. Possono richiedere la rateazione delle singole rate di cui all’art. 33
i contribuenti:
- che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus
sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas
e/o per il settore idrico, a cui venga allegata l’ultima bolletta relativa
alle suddette;
- che versino in condizioni economiche disagiate, come certificato dal
competente ufficio dei servizi sociali;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito
ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni a parità
degli elementi posti a base di calcolo della tariffa (metrature e/o
numero dei componenti);
3. L’istanza deve essere presentata, entro la scadenza del termine di
pagamento riportata nell’avviso di pagamento di cui si chiede la
rateazione, completa dell’eventuale documentazione attestante i
requisiti per accedere alla rateazione di cui al medesimo comma.
4. Per le utenze la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di
pagamento di importo non inferiore ad € 100,00. La rateazione è
concessa con un numero massimo di 5 rate mensili a partire dalla
data di scadenza delle rate previste dall’articolo 33;
5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero
in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
- il contribuente decade automaticamente dal beneficio della
rateazione;
- l’importo non può più essere rateizzato;
- l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Allegati
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